(1) Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di formazione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso occupazionale e di socializzazione gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno uno di tali corsi.20)
(2) Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'articolo 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.
(3) Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori e delle proprie attrezzature, nonché della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature, i materiali delle scuole di formazione professionale ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convitto, ricreazione e tempo libero.
(4) La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale; diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.