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In vigore al: 21/11/2014

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 14 (Accertamento)

(1) Per l’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.

(2) Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

(3) Il Comune procede all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erronee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al/alla contribuente un apposito avviso di accertamento motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

(4) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

(5) Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal/dalla contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del/della responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’indicazione del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato/dalla funzionaria designata dal Comune per la gestione del tributo.

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