(1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente - salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione - mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al/alla contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.