(1) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 7 vani, maggiorata del 15 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare è maggiorata la detrazione di 50,00 euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 11)
(2) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(3) Il Comune con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
(4)La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale. 12)
L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
L'art. 10, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 11, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.