(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statali in materia.
(2) La Giunta provinciale, di intesa con il Consiglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.