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In vigore al: 21/11/2014

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 11 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dall’imposta:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;
  3. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;
  6. gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale; 13)
  7. i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:
    1. costruzioni destinate alla protezione delle piante;
    2. costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
    3. costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
    4. costruzioni destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;
    5. costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
    6. costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all’imposta in base all’articolo 9, comma 5, lettera c);
    7. costruzioni destinate all’esercizio dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;
    8. abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

13)
La lettera f), dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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