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In vigore al: 21/11/2014

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino a 0,5 punti percentuali.

(2) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, nonché per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale. 6)

(4) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. I Comuni possono stabilire con regolamento comunale i criteri per l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. Nei comuni turistici fortemente sviluppati di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumentare l’aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per cento solo per i fabbricati e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. 7)

(5) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

  1. ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
  2. ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
  3. al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati dai seguenti soggetti di diritto: istituzioni scolastiche paritarie di cui all’articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. 8)

(7) Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8) I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

  1. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale; 9)
  2. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
  3. per una sola abitazione e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute e non locate da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune. 10)

(9) Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

6)
L'art. 9, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
7)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
8)
L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
9)
La lettera a), dell'art. 9, comma 8, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
10)
La lettera c), dell'art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 9, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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