(1) In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa nazionale sull’IMU. 15)
(2)16)
(3)16)
(4)16)
(5) Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.