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In vigore al: 21/11/2014

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 1 (Istituzione dell’imposta municipale immobiliare)

(1) Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

(2) La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(3) La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di gettito riservate allo Stato di cui al comma 2 del presente articolo.

(4) Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto della presente legge possono essere rimborsate da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Tale ristoro viene quantificato in sede di accordo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

(5) L’imposta è applicata in tutti i Comuni della provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base alle disposizioni che seguono.

Art. 2 (Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni)

(1) Con proprio regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno a cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano quanto a loro demandato dalla presente legge.

(2) I Comuni determinano con regolamento:

  1. le fattispecie di immobili per le quali è prevista una riduzione di aliquota, nonché quelle esenti dall’imposta;
  2. le fattispecie di immobili per le quali è prevista una maggiorazione di aliquota;
  3. la documentazione, comprovante i presupposti per le riduzioni e le esenzioni, e le modalità di presentazione della stessa;
  4. la possibilità per la Giunta comunale di definire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
  5. la possibilità per la Giunta comunale di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

(3) Il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione la misura dell’aliquota ordinaria, delle aliquote ridotte e delle aliquote maggiorate, nonché la misura della detrazione per l’abitazione principale.

(4) Il Comune con delibera della Giunta comunale designa un funzionario/una funzionaria cui conferire le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Il funzionario/la funzionaria sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

(5) Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione. 2)

(6) La Ripartizione provinciale Enti locali, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano tabelle riassuntive delle informazioni utili al calcolo dell’imposta.

(7)  L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13/bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3)

2)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
3)
L'art. 2, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 3 (Presupposto impositivo)

(1) Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 4 (Definizioni )

(1) Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

  1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio provinciale, l’agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. per „fabbricato“ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall’1.1.2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento; 4)
  4. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - entrambi iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia i requisiti sopra individuati l’area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso.
4)
La lettera c), dell'art. 4, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)

(1) All’abitazione principale sono equiparate:

  1. le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell’articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria.

Art. 6 (Soggetti passivi)

(1) Soggetti passivi dell’imposta sono:

  1. il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
  2. il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  3. il locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  4. il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
  6. 5)
  7. 5)

(2) Al termine del comma 1 dell’articolo 34-bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di abitazione è limitato solamente ai locali effettivamente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.”

5)
Le lettere f) e g) dell'art. 6, comma 1, sono state abrogate dall'art. 2, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 7 (Soggetto attivo)

(1) Soggetto attivo dell’imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

(2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 (Base imponibile)

(1) La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del presente articolo.

(2) Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

  1. 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  4. 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  5. 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

(3) A tal fine la Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale il valore catastale.

(4) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

(5) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di accatastamento del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

(6) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il comune può derogare da tale riduzione sulla base di criteri oggettivi;
  2. per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità o l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(7) Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili.

(8) Il Comune chiede all'Ufficio catastale territorialmente competente la classificazione di immobili non iscritti oppure il cui classamento risulti non aggiornato oppure palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche, indicando, ove possibile, la data della presunta omissione. Qualora sia accertata l’omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal momento, a cui riferire l’omissione, oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire il momento di omissione, dal 1° gennaio dell’anno in cui il Comune abbia fatto la richiesta all’Ufficio catastale territorialmente competente. L'Ufficio catastale territorialmente competente procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell’immobile viene informato/a dell’avvio del procedimento previsto dal presente comma.

Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino a 0,5 punti percentuali.

(2) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, nonché per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale. 6)

(4) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. I Comuni possono stabilire con regolamento comunale i criteri per l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. Nei comuni turistici fortemente sviluppati di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumentare l’aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per cento solo per i fabbricati e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. 7)

(5) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

  1. ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
  2. ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
  3. al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati dai seguenti soggetti di diritto: istituzioni scolastiche paritarie di cui all’articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. 8)

(7) Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8) I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

  1. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale; 9)
  2. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
  3. per una sola abitazione e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute e non locate da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune. 10)

(9) Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

6)
L'art. 9, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
7)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
8)
L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
9)
La lettera a), dell'art. 9, comma 8, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
10)
La lettera c), dell'art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 9, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 10 (Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie)

(1)  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 7 vani, maggiorata del 15 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare è maggiorata la detrazione di 50,00 euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 11)

(2) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(3) Il Comune con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

(4)La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale. 12)

11)
L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
12)
L'art. 10, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 11, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 11 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dall’imposta:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;
  3. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;
  6. gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale; 13)
  7. i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:
    1. costruzioni destinate alla protezione delle piante;
    2. costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
    3. costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
    4. costruzioni destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;
    5. costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
    6. costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all’imposta in base all’articolo 9, comma 5, lettera c);
    7. costruzioni destinate all’esercizio dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;
    8. abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

13)
La lettera f), dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 12 (Dichiarazione)

(1) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Provincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

(2) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ovvero dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMI.

(3) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

Art. 13 (Versamenti)

(1) L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

(2) Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 16 dicembre.

(3) Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante ulteriori canali di pagamento da definirsi con decreto del Presidente della Provincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.

(4) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.

(4/bis)  L’amministratore/L’amministratrice del condominio può compiere il versamento per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l'amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale. 14)

(4/ter)  È obbligato/obbligata al versamento l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale. 14)

(5) Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 12.

(6) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione.

(7) Nel caso in cui il/la contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del/della contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite senza interessi. Nella comunicazione il/la contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

(8) Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro.

14)
L'art. 13, commi 4/bis e 4/ter, sono stati inseriti dall'art. 2, comma 13, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 14 (Accertamento)

(1) Per l’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.

(2) Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

(3) Il Comune procede all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erronee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al/alla contribuente un apposito avviso di accertamento motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

(4) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

(5) Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal/dalla contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del/della responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’indicazione del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato/dalla funzionaria designata dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 15 (Riscossione coattiva)

(1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente - salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione - mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al/alla contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16 (Sanzioni e interessi)

(1) In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa nazionale sull’IMU. 15)

(2)16)

(3)16)

(4)16)

(5) Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

15)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 14, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
16)
L'art. 16, commi 2, 3 e 4, sono stati abrogati dall'art. 2, comma 15, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 17 (Rimborsi)

(1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal/dalla contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

(2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 16, comma 5, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.

(3) Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono divenute inedificabili. Non spetta alcun rimborso se l’inedificabilità dell’area è conseguente ad un’istanza del soggetto possessore dell’area o se il soggetto possessore dell’area è decaduto dal diritto di edificare per mancato esercizio dello stesso. In ogni caso il rimborso dell’IMI introdotta con la presente legge può riguardare solamente le annualità a partire dal 2014.

Art. 18 (Contenzioso)

(1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.

(2) Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme statali.

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

(1) Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l’anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 17)

(2) Per l’anno 2014 la tabella riassuntiva di cui all’articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014.

17)
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 16, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 20 (Copertura finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 21 (Disposizioni finali)   delibera sentenza

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statali in materia.

(2) La Giunta provinciale, di intesa con il Consiglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

massimeDelibera 7 ottobre 2014, n. 1181 - Criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale in relazione all’imposta municipale (IMI)

TABELLA A (ARTICOLO 10, COMMA 1)

 

 

ISTAT

GEMEINDE

COMUNE

Jahr

Anno

Kat

Cat

 

 

Zone

Zona

Tarif

Tariffa

7 Räume +15%

7 vani + 15%

Mittelwert

Valore medio

21001

ALDEIN

ALDINO

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21002

ANDRIAN

ANDRIANO

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21003

ALTREI

ANTERIVO

2013

A

2

1

0

64,56

349,23

 

21004

EPPAN A.D.W.

APPIANO S.S.D.V.

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21005

HAFLING

AVELENGO

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21006

ABTEI

BADIA

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21007

BARBIAN

BARBIANO

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21008

BOZEN

BOLZANO

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21009

PRAGS

BRAIES

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21010

BRENNER

BRENNERO

2013

A

2

1

0

92,96

502,88

 

21011

BRIXEN

BRESSANONE

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21012

BRANZOLL

BRONZOLO

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21013

BRUNECK

BRUNICO

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21014

KUENS

CAINES

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21015

KALTERN

CALDARO

2013

A

2

1

0

96,58

522,45

 

21016

FREIENFELD

CAMPO DI TRENS

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21017

SAND IN TAUFERS

CAMPO TURES

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21018

KASTELBELL-TSCHARS

CASTELBELLO-CIARDES

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21019

KASTELRUTH

CASTELROTTO

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21020

TSCHERMS

CERMES

2013

A

2

1

0

105,87

572,73

 

21021

KIENS

CHIENES

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21022

KLAUSEN

CHIUSA

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21023

KARNEID

CORNEDO ALL'ISARCO

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21024

KURTATSCH ADW

CORTACCIA SSDV

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21025

KURTINIG ADW

CORTINA SSDV

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21026

CORVARA

CORVARA IN BADIA

2013

A

2

1

0

123,95

670,52

 

21027

GRAUN IM VINSCHGAU

CURON VENOSTA

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21028

TOBLACH

DOBBIACO

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21029

NEUMARKT

EGNA

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21030

PFALZEN

FALZES

2013

A

2

1

0

77,47

419,07

 

21031

VÖLS AM SCHLERN

FIE' ALLO SCILIAR

2013

A

2

1

0

98,13

530,83

 

21032

FRANZENSFESTE

FORTEZZA

2013

A

2

1

1

85,73

463,78

463,78

21032

FRANZENSFESTE

FORTEZZA

2013

A

2

1

2

85,73

463,78

 

21033

VILLNÖSS

FUNES

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21034

GAIS

GAIS

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21035

GARGAZON

GARGAZZONE

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21036

GLURNS

GLORENZA

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21037

LATSCH

LACES

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21038

ALGUND

LAGUNDO

2013

A

2

1

1

109,49

592,29

565,28

21038

ALGUND

LAGUNDO

2013

A

2

1

2

100,71

544,80

 

21038

ALGUND

LAGUNDO

2013

A

2

1

3

103,29

558,77

 

21039

LAJEN

LAION

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21040

LEIFERS

LAIVES

2013

A

2

1

0

111,04

600,67

 

21041

LANA

LANA

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21042

LAAS

LASA

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21043

LAUREIN

LAUREGNO

2013

A

2

1

0

69,72

377,17

 

21044

LÜSEN

LUSON

2013

A

2

1

0

69,72

377,17

 

21045

MARGREID A.D.W.

MAGRE' S.S.D.V.

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21046

MALS IM VINSCHGAU

MALLES VENOSTA

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21047

ENNEBERG

MAREBBE

2013

A

2

1

0

105,87

572,73

 

21048

MARLING

MARLENGO

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21049

MARTELL

MARTELLO

2013

A

2

1

0

64,56

349,23

 

21050

MOELTEN

MELTINA

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21051

MERAN

MERANO

2013

A

2

1

1

100,71

544,80

557,37

21051

MERAN

MERANO

2013

A

2

1

2

105,36

569,94

 

21052

WELSBERG-TAISTEN

MONGUELFO-TESIDO

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21053

MONTAN

MONTAGNA

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21054

MOOS IN PASSEIER

MOSO IN PASSIRIA

2013

A

2

1

0

64,56

349,23

 

21055

NALS

NALLES

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21056

NATURNS

NATURNO

2013

A

2

1

0

108,46

586,70

 

21057

NATZ-SCHABS

NAZ-SCIAVES

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21058

WELSCHNOFEN

NOVA LEVANTE

2013

A

2

1

0

105,87

572,73

 

21059

DEUTSCHNOFEN

NOVA PONENTE

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21060

AUER

ORA

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21061

ST.ULRICH

ORTISEI

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21062

PARTSCHINS

PARCINES

2013

A

2

1

0

108,46

586,70

 

21063

PERCHA

PERCA

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21064

PLAUS

PLAUS

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21065

WAIDBRUCK

PONTE GARDENA

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21066

BURGSTALL

POSTAL

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21067

PRAD AM STILFSERJOCH

PRATO ALLO STELVIO

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21068

PRETTAU

PREDOI

2013

A

2

1

0

59,39

321,29

 

21069

PROVEIS

PROVEIS

2013

A

2

1

0

59,39

321,29

 

21070

RATSCHINGS

RACINES

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21071

RASEN ANTHOLZ

RASUN ANTERSELVA

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21072

RITTEN

RENON

2013

A

2

1

0

111,04

600,67

 

21073

RIFFIAN

RIFIANO

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21074

MÜHLBACH

RIO DI PUSTERIA

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21075

RODENECK

RODENGO

2013

A

2

1

0

74,89

405,10

 

21076

SALURN

SALORNO

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21077

INNICHEN

SAN CANDIDO

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21079

JENESIEN

SAN GENESIO ATESINO

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21080

ST. LEONHARD I.P.

SAN LEONARDO I.PASS.

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21081

ST. LORENZEN

SAN LORENZO DI SEBATO

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21082

ST. MARTIN IN THURN

SAN MARTINO IN BADIA

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21083

ST. MARTIN IN P.

SAN MARTINO IN P.

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21084

ST. PANKRAZ

SAN PANCRAZIO

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21085

ST.CHRISTINA IN G.

S.CRISTINA V.GARDENA

2013

A

2

1

0

118,79

642,58

 

21086

SARNTAL

SARENTINO

2013

A

2

1

0

98,13

530,83

 

21087

SCHENNA

SCENA

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21088

MÜHLWALD

SELVA DEI MOLINI

2013

A

2

1

0

69,72

377,17

 

21089

WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

SELVA DI VAL GARDENA

2013

A

2

1

0

123,95

670,52

 

21091

SCHNALS

SENALES

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21092

SEXTEN

SESTO

2013

A

2

1

0

95,54

516,86

 

21093

SCHLANDERS

SILANDRO

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21094

SCHLUDERNS

SLUDERNO

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21095

STILFS

STELVIO

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21096

TERENTEN

TERENTO

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21097

TERLAN

TERLANO

2013

A

2

1

0

103,29

558,77

 

21098

TRAMIN AN DER WEINSTRASSE

TERMENO SULLA STRADA DEL VINO

2013

A

2

1

1

89,86

486,13

480,54

21098

TRAMIN AN DER WEINSTRASSE

TERMENO SULLA STRADA DEL VINO

2013

A

2

1

2

87,80

474,95

 

21099

TISENS

TESIMO

2013

A

2

1

0

87,80

474,95

 

21100

TIERS

TIRES

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21101

TIROL

TIROLO

2013

A

2

1

0

98,13

530,83

 

21102

TRUDEN IM NATURPARK

TRODENA NEL PARCO NATURALE

2013

A

2

1

0

74,89

405,10

 

21103

TAUFERS I.M.

TUBRE

2013

A

2

1

0

72,30

391,14

 

21104

ULTEN

ULTIMO

2013

A

2

1

0

69,72

377,17

 

21105

PFATTEN

VADENA

2013

A

2

1

0

66,62

360,40

 

21106

OLANG

VALDAORA

2013

A

2

1

0

80,05

433,04

 

21107

PFITSCH

COMUNE DI VAL DI VIZZE

2013

A

2

1

0

59,39

321,29

 

21108

AHRNTAL

VALLE AURINA

2013

A

2

1

0

82,63

447,01

 

21109

GSIES

VALLE DI CASIES

2013

A

2

1

0

61,97

335,26

 

21110

VINTL

VANDOIES

2013

A

2

1

0

74,89

405,10

 

21111

VAHRN

VARNA

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21112

VÖRAN

VERANO

2013

A

2

1

0

77,47

419,07

 

21113

NIEDERDORF

VILLABASSA

2013

A

2

1

0

92,96

502,89

 

21114

VILLANDERS

VILLANDRO

2013

A

2

1

0

77,47

419,07

 

21115

STERZING

VIPITENO

2013

A

2

1

0

100,71

544,80

 

21116

FELDTHURNS

VELTURNO

2013

A

2

1

0

90,38

488,92

 

21117

WENGEN

LA VALLE

2013

A

2

1

0

85,22

460,98

 

21118

U.L.FRAU IW.-ST.FELIX

SENALE - SAN FELICE

2013

A

2

1

0

69,72

377,17

 

 

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