(1) Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo sono assunti dal presidente del consiglio di amministrazione.
(2) Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(3) Finché la Giunta provinciale non emana i criteri, le modalità, le direttive, i piani e le procedure previsti dal presente regolamento, valgono quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano.
(4) La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile che riguardano le sfere di competenza assegnate con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.
(5) Al punto 26 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente settimo trattino: “- funzione amministrativa servizio antincendi”.