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In vigore al: 21/11/2014

f) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 51)
Criteri di concessione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e misure anticrisi

1)
Pubblicato nel B.U. 8 aprile 2014, n. 14.

CAPO I
Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)

Art. 1 (Ambito d’applicazione)

(1) Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), di seguito denominata indennità integrativa regionale, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.

Art. 2 (Beneficiari)

(1) L’indennità integrativa regionale è riconosciuta alle persone che hanno i seguenti requisiti:

  1. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 sono state licenziate per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
  2. alla data del licenziamento sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda;
  3. al momento della presentazione della domanda sono residenti e domiciliate in provincia di Bolzano;
  4. alla data del licenziamento hanno un’età inferiore ai 50 anni ovvero un’età pari o superiore a 55 anni; tali limiti d’età non sono richiesti per le persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
  5. hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato;
  6. hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di disoccupazione;
  7. beneficiano dell’indennità mensile dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI) – di seguito denominata indennità ASpI – o hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
  8. non beneficiano dell’indennità di mobilità nazionale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;
  9. hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l’impiego di riferimento.

Art. 3 (Ammontare dell’indennità)

(1) L’indennità integrativa regionale è pari all’importo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, ed è proporzionata all’orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

Art. 4 (Decorrenza e durata dell’indennità)

(1) Alle persone disoccupate che beneficiano dell’indennità ASpI l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo alla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI. In particolare l’indennità integrativa regionale è erogata per una durata massima di:

  1. quattro mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014;
  2. due mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

(2) Alle persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo al licenziamento per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

Art. 5 (Modalità di accesso)

(1) Per percepire l’indennità integrativa regionale le persone beneficiarie dell’indennità ASpI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI.

(2) Per percepire l’indennità integrativa regionale le persone beneficiarie del trattamento ordinario di disoccupazione agricola devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.

(3) L’erogazione dell’indennità integrativa regionale è subordinata alla presentazione della lettera di licenziamento nella quale sono indicate le motivazioni del licenziamento medesimo.

Art. 6 (Liquidazione dell’indennità)

(1) La liquidazione dell’indennità integrativa regionale avviene con cadenza mensile nel corso del bimestre successivo a quello al quale si riferisce, ed è calcolata su base giornaliera.

Art. 7 (Sospensione dell’indennità)

(1) In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente - durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la sospensione dell’indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

(2) In caso di maternità – durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la sospensione dell’indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

(3) In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata inferiore o pari a sei mesi, l’indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine dell’attività lavorativa, anche se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta per dimissioni, o al termine del periodo di fruizione dell’eventuale indennità statale.

(4) In caso di maternità – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine della maternità.

(5) La persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità integrativa regionale, qualora non provveda a presentare domanda di ammortizzatore sociale statale.

Art. 8 (Decadenza dall’indennità)

(1) In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente – durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la decadenza dall’ammortizzatore sociale statale, la persona beneficiaria perde il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

(2) In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente o a tempo parziale – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata superiore a sei mesi, la persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità stessa.

(3) La persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità integrativa regionale anche qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42.

CAPO II
Misure anticrisi

Art. 9 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione delle misure anticrisi di cui all’articolo 1-bis della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, alle persone disoccupate o sospese dal lavoro, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.

(2) Gli interventi di sostegno al reddito di cui al presente capo operano per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Art. 10 (Indennità per coloro che hanno perso il lavoro)

(1) L’indennità per coloro che hanno perso il lavoro è istituita per assicurare un sostegno al reddito a determinate categorie di disoccupati, non sufficientemente tutelate dal sistema di ammortizzatori sociali statali, che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili alla crisi economica.

Art. 11 (Beneficiari)

(1) L’indennità di cui all’Art. 10 è riconosciuta a coloro che subiscono uno dei seguenti eventi di disoccupazione per ragioni riconducibili alla crisi economica:

  1. mancato rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  2. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se la persona non ha ancora maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per percepire l’indennità ASpI oppure indennità di mobilità statale;
  3. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se la persona ha maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per percepire l’indennità ASpI, ma non ha i requisiti per beneficiare dell’indennità integrativa regionale di cui al capo I dei presenti criteri;
  4. in caso di contratto di apprendistato, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se l’apprendista non ha ancora maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per beneficiare dell’indennità ASpI;
  5. dimissioni per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione nella misura di almeno tre mensilità.

(2) Per gli eventi di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a) e c), l’indennità è riconosciuta a coloro che alla data del licenziamento hanno un’età inferiore ai 50 anni ovvero un’età pari o superiore a 55 anni.

Art. 12 (Requisiti)

(1) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 le persone disoccupate di cui all’articolo 11 devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. essere domiciliate e residenti in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
  2. aver cessato la propria attività lavorativa per motivi riconducibili alla crisi economica; l’erogazione dell’indennità è subordinata al rilascio, da parte dell’ultimo datore di lavoro, di una dichiarazione attestante che la risoluzione del contratto o il suo mancato rinnovo è avvenuto a causa della crisi economica; nel caso di dimissioni per giusta causa di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), tale circostanza può essere attestata con una dichiarazione della persona interessata;
  3. essere in possesso dello stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il relativo patto di servizio durante il periodo di fruizione dell’indennità ed essere inoltre disponibili ad accettare le offerte di lavoro proposte dai servizi competenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42;
  4. avere un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle agenzie di somministrazione lavoro, il computo dei 180 giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art.13 (Esclusioni)

(1) Sono esclusi dall’indennità di cui all’articolo 10 i seguenti soggetti:

  1. le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro domestico;
  2. le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro stagionali nei settori turistico e agricolo;
  3. le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro costituiti in occasione di un’intensificazione ricorrente dell’attività produttiva;
  4. le persone titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
  5. le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro costituiti per sostituire lavoratrici e lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  6. le lavoratrici e i lavoratori autonomi e titolari di partita IVA;
  7. le lavoratrici e i lavoratori che si sono dimessi per cause diverse da quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettera e);
  8. le lavoratrici e i lavoratori titolari di un contratto a progetto o di collaborazione.

Art. 14 (Ammontare dell’indennità)

(1) L’indennità di cui all’Art. 10 è pari a quella prevista all’articolo 3.

Art. 15 (Decorrenza e durata dell’indennità)

(1) A coloro che percepiscono l’indennità AspI l’indennità di cui all’articolo 10 spetta a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità AspI ed è erogata per una durata massima di:

  1. quattro mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014;
  2. due mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

(2) A coloro che non percepiscono l’indennità AspI l’indennità di cui all’articolo 10 spetta dal giorno successivo al licenziamento ed è erogata per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

Art. 16 (Modalità di accesso)

(1) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 le persone beneficiarie dell’indennità AspI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’erogazione dell’ammortizzatore sociale statale.

(2) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 coloro che non beneficiano dell’indennità AspI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.

Art. 17 (Liquidazione dell’indennità)

(1) La liquidazione dell’indennità di cui all’Art. 10 avviene con cadenza mensile nel corso del bimestre successivo a quello al quale si riferisce, ed è calcolata su base giornaliera.

Art. 18 (Sospensione e decadenza dall’indennità)

(1) Per la sospensione e la decadenza dall’indennità di cui all’articolo 10 si applica quanto disposto all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 8.

Art. 19 (Indennità a favore di coloro che sono sospesi dal lavoro)

(1) L’indennità a favore di coloro che sono sospesi dal lavoro è istituita per favorire l’integrazione del reddito dei lavoratori e delle lavoratrici sospesi dal lavoro mediante l’erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione.

Art. 20 (Beneficiari)

(1) L’indennità di cui all’Art. 19 spetta a lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione guadagni per crisi economica che rientrano nel primo scaglione di reddito per l’indennità di cassa integrazione e che sono stati sospesi:

  1. per un periodo pari o superiore a 320 ore lavorative nel semestre antecedente la domanda oppure
  2. per un periodo pari o superiore a 480 ore lavorative nei due semestri antecedenti la domanda.

Art. 21 (Requisiti)

(1) Il luogo di lavoro delle persone che richiedono l’indennità di cui all’articolo 19 deve essere in provincia di Bolzano.

Art. 22 (Ammontare e durata dell’indennità)

(1) L’indennità di cui all’articolo 19 è pari a 1,00 euro per ogni ora non lavorata ed è corrisposta per un massimo di 1.056 ore di cassa integrazione.

(2) L’indennità è proporzionata all’orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

Art. 23 (Modalità di accesso)

(1) Per percepire l’indennità di cui all’Art. 19, le persone aventi diritto devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico entro le seguenti scadenze, riferite ai sotto elencati periodi di sospensione:

  1. dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 – entro e non oltre il 30 giugno 2014;
  2. dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 – entro e non oltre il 30 giugno 2014;
  3. dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 – entro e non oltre il 30 settembre 2014;
  4. dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 – entro e non oltre il 31 marzo 2015;
  5. dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 – entro e non oltre il 30 settembre 2015;
  6. dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 – entro e non oltre il 31 marzo 2016.

(2) Alla domanda va allegata la dichiarazione nella quale il datore di lavoro, per i periodi sopraindicati, dichiara il numero delle ore in cui la persona è stata collocata effettivamente in cassa integrazione guadagni.

Art. 24 (Liquidazione dell’indennità)

(1) La liquidazione dell’indennità avviene in un’unica soluzione successivamente al termine del semestre di riferimento.

CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 25 (Domande presentate tramite patronati)

(1) Le domande possono essere inoltrate all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico anche tramite i patronati, purché nel rispetto dei termini perentori indicati nei presenti criteri.

(2) Qualora le domande siano presentate tramite patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sono portate a conoscenza anche dell’ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell’istruzione della pratica sia conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all’ultimo patronato delegato, sempre che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico.

Art. 26 (Domande incomplete)

(1) Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Trascorso inutilmente tale termine, le domande sono archiviate.

Art. 27 (Non cumulabilità)

(1) Le indennità di cui ai capi I e II non sono cumulabili tra loro.

Art. 28 (Tassazione)

(1) Le indennità previste di cui ai capi I e II sono da considerarsi importi lordi e sono assoggettate a tassazione alla fonte. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico rilascia ai beneficiari la relativa documentazione fiscale (CUD).

Art. 29 (Recupero di indebiti)

(1) Le somme superiori all’importo dovuto eventualmente percepite dai beneficiari sono recuperate, ove possibile, mediante corrispondente riduzione delle mensilità da erogarsi successivamente alI’accertamento dell’indebito, secondo le disposizioni vigenti in materia di compensazione.

(2) Se la compensazione di cui al comma 1 non è possibile, la restituzione può avvenire, senza maggiorazioni per interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico.

(3) In caso di dichiarazioni non veritiere della persona richiedente, questa è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento degli interessi legali, che decorrono dalla data di incasso delle prestazioni non spettanti.

CAPO IV
Disposizioni transitorie

Art. 30 (Disposizioni transitorie sull’indennità integrativa regionale)

(1) Le persone licenziate fino alla data del 31 dicembre 2012, anche nel caso in cui non fosse possibile l’inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga per l’anno 2013 dell’articolo 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano dell’indennità di mobilità regionale secondo le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2.

(2) Per le persone disoccupate alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue: se, a partire dal 1° gennaio 2013, la persona si rioccupa con un rapporto di lavoro che porti alla decadenza dall’indennità di disoccupazione ordinaria e comunque per un periodo di durata superiore a sei mesi, le è riconosciuta l’indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell’eventuale indennità ASpI ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all’Art. 4

(3) Per le persone iscritte nella lista di mobilità prevista dall’articolo 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sospese dalla stessa alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue:

  1. indipendentemente dalla durata del rapporto che ha portato alla sospensione, è riconosciuta l’indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell’eventuale indennità ASpI ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all’articolo 4;
  2. nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2012 il lavoratore/la lavoratrice non abbia maturato il requisito minimo dei 90 giorni di disoccupazione richiesti per accedere all’indennità di mobilità regionale secondo la previgente disciplina, è riconosciuta esclusivamente l’indennità integrativa regionale;
  3. nel caso in cui la sospensione derivi da maternità, al termine dell’eventuale indennità di disoccupazione ordinaria spettante è liquidata l’indennità integrativa regionale fino ad un periodo massimo di 4 mesi, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita ed il nuovo periodo di indennità di mobilità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi.

(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’indennità integrativa regionale:

  1. è concessa anche se il rapporto di lavoro che ha portato alla sospensione è cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore/della lavoratrice;
  2. non è concessa se il lavoratore/la lavoratrice non ha provveduto a presentare domanda di ammortizzatore sociale all’INPS.

(5) In caso di concessione, l’indennità integrativa regionale decorre dal giorno successivo al termine del periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale statale, se spettante o, in caso contrario, dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di successiva rioccupazione del lavoratore/della lavoratrice si applicano le disposizioni previste dai presenti criteri.

Art. 31 (Disposizione transitoria comune)

(1) Per gli eventi che hanno determinato la perdita del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, le domande per le indennità di cui agli articoli 1 e 10 possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2014.

(2) Le relative liquidazioni sono effettuate in un’unica soluzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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