(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Lo stato di disoccupazione può essere riconosciuto anche alle persone, residenti o con domicilio stabile in provincia di Bolzano, il cui reddito personale da lavoro autonomo o dipendente non supera il reddito minimo escluso da imposizione previsto per legge, e che dichiarano di essere immediatamente disponibili alla ricerca ovvero allo svolgimento di un’attività lavorativa.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, è così sostituito:
“2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa. La Giunta provinciale può stabilire che, in determinati casi, il riconoscimento dello stato di disoccupazione avvenga, anche a prescindere dalla presentazione suddetta, tramite canali informatici. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non è necessaria in caso di disoccupati stagionali.”
(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, è inserita la seguente lettera c-bis):
“c-bis) la partecipazione ai colloqui di orientamento dell’Ufficio provinciale Servizio lavoro;”
(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, è così sostituito:
“Art. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)
1. Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. Si conserva tuttavia lo stato di disoccupazione nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo o dipendente non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione previsto per legge. La richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione è inoltrata all’Ufficio provinciale Servizio lavoro entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.