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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Approvazione dei criteri per l’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012

...omissis...

1. di approvare i criteri per l’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche di cui all’allegato A, che fanno parte della presente deliberazione;

2. di stabilire che i criteri di cui alla presente deliberazione non vadano applicati alla branca specialistica “odontostomatologia”, per la quale verranno stabiliti criteri specifici;

3. di far entrare in vigore la presente deliberazione a partire dal 1 maggio 2014 in relazione alle fatture o note onorario rilasciate dopo tale data;

4. di prendere atto che il finanziamento dell’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, avviene attraverso la quota pro-capite all’interno del capitolo del bilancio provinciale di assegnazione indistinta di parte corrente all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige (capitolo 10100.00);

5. di revocare la delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Allegato A

Criteri per l’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche

Art. 1
Finalità

1. Con i presenti criteri si disciplina l’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche.

Art. 2
Definizione

1. Quale assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, s’intende il rimborso da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di prestazioni mediche specialistiche fruite privatamente, dietro presentazione di una fattura o nota onoraria originale saldata, rilasciata da un medico specialista libero professionista o da una struttura non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3
Criteri d’accesso

1. Ai fini dell’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri fondamentali:

a. residenza in provincia di Bolzano ed iscrizione al Servizio sanitario provinciale. Tali requisiti devono sussistere sia all’atto dell’emissione della relativa fattura o nota onoraria, sia all’atto della presentazione della domanda di rimborso e della relativa documentazione presso il Comprensorio sanitario di competenza per scelta medica dell’assistito. Per le persone residenti in provincia di Bolzano, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (case di riposo, comunità terapeutiche, carceri, ecc.), situate al di fuori della provincia di Bolzano, si prescinde dall’obbligo d’iscrizione al Servizio sanitario provinciale.

b. prescrizione del proprio medico di scelta (medico di medicina generale, rispettivamente pediatra di libera scelta) o di un medico del Servizio sanitario provinciale per una visita specialistica o prestazione di diagnostica strumentale dietro utilizzo del ricettario del Servizio sanitario nazionale; tale prescrizione deve avere una data di rilascio anteriore a quella di emissione della relativa fattura o nota onorario;

c. per le branche specialistiche, per le quali ai sensi del vigente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta è previsto l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche senza richiesta del medico curante (branche specialistiche ad accesso diretto), si prescinde dall’obbligo dell’possesso della predetta prescrizione.

2. Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della/delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali. Tale traduzione può essere effettuata dall’interessato stesso mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un traduttore qualificato o da uno studio di traduzioni professionale.

3. Se una prestazione sanitaria, facente parte dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e prescritta dal medico competente, viene fruita in uno degli altri paesi facenti parte della Comunità europea, il relativo rimborso segue i criteri sull’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE e della disciplina statale di recepimento.

Art. 4
Medici specialisti liberi professionisti

1. Al fine di poter stabilire che trattasi di un medico specialista libero professionista, alla fattura o nota onoraria deve essere allegata una dichiarazione del medico specialista, dalla quale deve risultare che per le prestazioni indicate nella fattura o nota onoraria lo stesso non abbia un rapporto contrattuale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, valgono anche i medici di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

3. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, non valgono i medici ospedalieri esercenti attività libero-professionale intramuraria o extramuraria presso strutture sanitarie convenzionate per la relativa branca specialistica.

Art. 5
Specialità (branche specialistiche) e tipologie di prestazioni

1. Sono rimborsate le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale contenute in un apposito elenco.

2. Tale elenco è predisposto ed aggiornato mensilmente dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per ciascun Comprensorio sanitario, in appoggio alle prestazioni non urgenti, pubblicate nella propria pagina web, i cui tempi di prenotazione superano i 60 giorni (anche tale elenco è pubblicato nella pagina web dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige).

3. In particolare, tale elenco contiene le prestazioni erogabili presso l’Ospedale centrale di Bolzano e presso gli Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico, in base alle seguenti combinazioni, i cui tempi di prenotazione superano i 60 giorni:

• per l’elenco del Comprensorio sanitario di Bolzano:

ospedali di Bolzano, Merano e Bressanone;

• per l’elenco del Comprensorio sanitario di Merano:

ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone;

• per l’elenco del Comprensorio sanitario di Bressanone:

ospedali di Bressanone, Bolzano, Merano e Brunico;

• per l’elenco del Comprensorio sanitario di Brunico:

ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano;

4. Qualora per una prestazione sussista un tempo di prenotazione entro i 60 giorni presso una qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata ubicata entro i confini territoriali di un Comprensorio sanitario, la stessa tipologia di prestazione, sebbene abbia un tempo di prenotazione presso il predetto proprio ospedale di oltre 60 giorni, non può essere inserita nell’elenco valido per tale Comprensorio sanitario.

5. A decorrere dal 1° giorno di validità dell’elenco, il cittadino può usufruire delle prestazioni entro i prossimi 3 mesi nell’ambito dell’assistenza specialistica indiretta. A tal fine fa fede la data di emissione della fattura o nota onoraria.

6. L’importo complessivo fatturato deve essere di almeno 50,00 €.

Art. 6
Importo rimborsabile

1. Quale importo rimborsabile di cui all’articolo 34, comma 4, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, vale l’importo massimo di 50,00 € per fattura o nota onoraria.

2. Il rimborso di 50,00 € avviene indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia dovuto versare, nell’ambito del Servizio sanitario pubblico, una partecipazione alla spesa.

3. Per le branche specialistiche ad accesso diretto, tale importo è rimborsato una sola volta per branca specialistica, anno civile e persona.

Art. 7
Termini di presentazione della domanda di rimborso

1. Quali termini perentori di cui all’articolo 34, comma 6, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, vale il termine di 6 mesi dalla data di emissione della relativa fattura o nota onoraria saldata.

Art. 8
Rilevazione della spesa

1. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige provvede alla rilevazione della spesa per branca specialistica e presenta una relazione annuale alla Ripartizione Sanità.

 

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