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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 171)
Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2014, n. 20.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, fino al definitivo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale alle indicazioni dell’articolo 3, comma 1, della predetta legge provinciale, il temporaneo adeguamento della stessa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.

(2) Il presente regolamento si fonda anche sull’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.

(3) I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell’ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.

(4) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.

(5) Le direttive per la determinazione del relativo trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono stabilite, ai fini di questo temporaneo adeguamento, con separato regolamento di esecuzione, sentiti i sindacati.

(6) Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.

Art. 2 (Segreteria generale)

(1) Alla Segreteria generale istituita con l’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali:

  1. Ripartizione Presidenza e Relazioni estere;
  2. b) Avvocatura della Provincia;
  3. c) Ripartizione Europa;
  4. d) Ufficio Affari istituzionali;
  5. e) Ufficio legislativo;
  6. f) Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari;
  7. g) Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  8. Organismo di valutazione.

(2) La ripartizione di cui al punto 1 dell’allegato A assume la denominazione “Presidenza e Relazioni estere” e ha l’ulteriore competenza del “Comitato delle Regioni”, la cui voce al punto 39 dell’allegato A è soppressa.

(3) Nella Ripartizione Presidenza e Relazioni estere di cui al punto 1 dell’allegato A il secondo trattino è così sostituito:

  1. “cooperazione transfrontaliera”

(4) Alla Ripartizione Presidenza e Relazioni estere è assegnato l’Ufficio di Bruxelles di cui all’allegato 1, con le competenze ivi descritte, che assume ai fini contabili ed informatici il punto 1.4.

(5) La denominazione in lingua italiana “Ufficio Affari del Gabinetto” è modificata in “Ufficio Affari di Gabinetto” e la competenza dell’Ufficio Affari di Gabinetto “assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri” è soppressa.

(6) L’Ufficio legislativo esercita le seguenti competenze:

  1. analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell’Unione Europea
  2. verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della Provincia
  3. analisi e monitoraggio delle relazioni finanziarie Stato-Provincia
  4. elaborazione di normative provinciali in materia finanziaria e fiscale
  5. supporto tecnico all’attuazione di misure di politica fiscale
  6. collaborazione con l’Ufficio Affari legislativi e legali del Consiglio provinciale

(7) L’ufficio Ordinamento finanziario di cui al punto 5.2. dell’allegato 1 è soppresso.

(8) All’Ufficio Entrate di cui al punto 5.3. dell’allegato 1 è assegnata la competenza “consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali”.

Art. 3 (Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione)

(1) L’Ufficio Infrastutture ed opere ambientali di cui al punto 10.4. dell’allegato 1 assume la denominazione “Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni” ed è assegnato direttamente al Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione.

(2) L’Ufficio Infrastutture per telecomunicazioni esercita le seguenti competenze:

  1. vigilanza sulla Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano (RAS)
  2. realizzazione delle dorsali e delle reti d’accesso della rete in fibra ottica provinciale
  3. realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche
  4. realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare
  5. manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale
  6. consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d’accesso comunali
  7. risanamento e bonifiche ambientali
  8. costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti

(3) Le competenze “progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia”, “avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti”, “progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture” e “realizzazione delle infrastrutture di banda larga” della Ripartizione Infrastrutture di cui al punto 10 dell’allegato A sono soppresse.

(4) All’Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo di cui al punto 34.1. dell’allegato 1 è assegnata la competenza “confidi e sostegno del credito alle imprese”, che viene soppressa dalle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione.

(5) La ripartizione di cui al punto 35 dell’allegato A assume la denominazione “Economia”.

(6) All’Ufficio Artigianato di cui al punto 35.1. dell’allegato 1 è assegnata la competenza “promozione dell’imprenditoria femminile”, che viene soppressa dalle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione.

(7) La ripartizione di cui al punto 36 dell’allegato A è soppressa e le rispettive competenze sono assegnate alla Ripartizione Economia.

(8) All’interno della Ripartizione Economia è istituita l’area funzionale “Turismo”, che rileva le competenze dell’Ufficio turismo e alpinismo di cui al punto 35.4. dell’allegato 1, che è soppresso.

Art. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici)

(1) L’Ufficio Sviluppo della cooperazione di cui al punto 34.2. dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte, così come modificato dall’articolo 3, commi 4 e 6, è assegnato direttamente al Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici.

(2) Le competenze “sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative” ed “enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale” della ripartizione di cui al punto 34 dell’allegato A sono soppresse.

Art. 5 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia)

(1) Alla ripartizione di cui al punto 28 dell’allegato A è assegnata la competenza “cartografia provinciale e coordinamento geodati”; nell’elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 9 dell’allegato A l’ultimo trattino è così sostituito “infrastruttura per l’informazione territoriale”.

(2) All’interno dell’Agenzia provinciale per l'ambiente l’ufficio di cui al punto 29.3. dell’allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:

“29.3. Laboratorio Analisi acque e cromatografia

Prelievi, misurazioni, analisi, collaudi, certificazioni, pareri e ricerca nei seguenti settori:

  1. scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali
  2. acqua ad uso potabile, da tavola, minerale e impianti di trattamento
  3. acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale
  4. rifiuti, terreni, fanghi di depurazione, compost e impianti di smaltimento e trattamento rifiuti
  5. analisi cromatografiche particolari nell’ambito della qualità dell’aria e nel settore alimentare
  6. amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento
  7. formazione e informazione, funzioni di polizia amministrativa”

(3) Il Laboratorio analisi acqua di cui al punto 29.5 dell’allegato 1 è soppresso.

Art. 6 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)

(1) Ai fini dell’urgente attuazione degli obiettivi di cui alla dichiarazione di governo in ordine alla politica dell’integrazione, il Servizio di coordinamento immigrazione istituito con l’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è assegnato direttamente al Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione e assume la denominazione “Servizio di coordinamento per l’integrazione”.

(2) Nell’elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 19 dell’allegato A la competenza “coordinamento dell’immigrazione” è soppressa.

(3) Nella legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e nel decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione “Servizio di coordinamento immigrazione” è sostituita dalla denominazione “Servizio di coordinamento per l’integrazione”.

(4) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, è abrogato.

(5) Nella Ripartizione Cultura tedesca di cui al punto 14 dell’allegato A il secondo trattino è così sostituito “- attività culturali ed artistiche“ e il terzo trattino è così sostituito “- educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere”.

(6) Le competenze dell’Ufficio Cultura di cui al punto 14.1. dell’allegato 1 sono così sostituite:

  1. “realizzazione di progetti e manifestazioni culturali
  2. promozione di attività culturali e di investimenti culturali
  3. promozione delle belle arti e degli artisti
  4. promozione delle scienze
  5. acquisto di oggetti d'arte
  6. vigilanza e sostegno finanziario degli enti operanti nel settore culturale con partecipazione provinciale (Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano, Museion, Associazione "Vereinigte Bühnen Bozen", Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Ente per la gestione del Teatro Civico e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 15.1)“

(7) Le competenze dell’Ufficio Educazione permanente di cui al punto 14.3. dell’allegato 1 sono così sostituite:

  1. “informazione e consulenza nel settore dell’educazione permanente e delle lingue
  2. promozione finanziaria e di contenuto delle agenzie e dei comitati di educazione permanente
  3. promozione della qualità nell'educazione permanente
  4. formazione ed aggiornamento del personale nel settore dell'educazione permanente
  5. sviluppo di progetti innovativi e ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento delle lingue”

(8) All’interno della Ripartizione Cultura tedesca l’ufficio di cui al punto 14.5. dell’allegato 1 assume la denominazione “Ufficio Film e media” ed il quinto trattino è così sostituito:

  1. “archivio film, musica e audiovisivi”

Art. 7 (Direzione generale e Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa)

(1) Alla Direzione generale istituita con l’articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali:

  1. Ripartizione Personale;
  2. Ufficio Organizzazione;
  3. Economato;
  4. Ufficio Statistiche (ASTAT);
  5. Comitato di revisione della spesa pubblica.

(2) L’Agenzia per la famiglia, già istituita con l’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è assegnata direttamente al Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa.

(3) La competenza “promozione della famiglia” della ripartizione di cui al punto 24 dell’allegato A e la competenza “servizi di sostegno in orario extrascolastico” di cui al punto 40.1. dell’allegato 1 sono soppresse.

(4) Al comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono aggiunte le seguenti lettere:

“i) concede contributi ad istituzioni pubbliche e private;

j) realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie;

k) pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;

l) assiste le microstrutture aziendali;

m) garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;

n) è competente per la mediazione familiare;

o) è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini.”

(5) L’ottavo trattino dell’Ufficio Assistenza scolastica di cui al punto 40.1. dell’allegato 1 è soppresso.

Art. 8 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)

(1) Le proposte di deliberazione che il Centro di sperimentazione agraria e forestale, istituito con legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sottopone all’esame della Giunta provinciale, sono vistate, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, dal personale dirigenziale del Centro di sperimentazione ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 9 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)

(1) L’Ufficio Sport di cui al punto 7.2. dell’allegato 1 assume la denominazione “Uffico Sport e promozione della salute” ed è assegnato, con le competenze ivi descritte, direttamente al Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro.

(2) All’Ufficio Sport e promozione della salute sono assegnati inoltre i seguenti compiti:

  1. “interventi ed iniziative nell’ambito della tutela e della promozione della salute
  2. coordinamento di programmi e campagne provinciali di promozione della salute
  3. ricerca, sviluppo e formazione nei settori promozione della salute e public health”

(3) La competenza “sport e tempo libero” della ripartizione di cui al punto 7 dell’allegato A è soppressa.

(4) Alla ripartizione di cui al punto 19 dell’allegato A è aggiunta la competenza “assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero e dei transfrontalieri”.

(5) All’Ufficio Osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1. dell’allegato 1 è aggiunto il compito “assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero e dei transfrontalieri”.

(6) Nella legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione “altoatesini all’estero” è sostituita dalla denominazione “emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero”.

(7) La ripartizione di cui al punto 24 dell’allegato A assume la denominazione “Politiche sociali” ed alla stessa è aggiunta la competenza “promozione della tutela dei minori”.

(8) All’interno della Ripartizione Politiche sociali l’ufficio di cui al punto 24.1. dell’allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:

“24.1. Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale

  1. tutela dei minori e della gioventù, compresi l’affidamento e l’adozione
  2. collaborazione con l’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza presso il Consiglio provinciale
  3. prevenzione e lotta all’emarginazione sociale e misure di inclusione
  4. prevenzione e lotta alla violenza contro le donne ed altre situazioni di violenza
  5. gestione dell’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia
  6. contributi ad istituzioni pubbliche e private nei settori indicati e incentivi generali”

Art. 10 (Adeguamenti)

(1) L’allegato A e l’allegato 1 sono modificati conformemente agli adeguamenti temporanei, con l’inserimento e l’indicazione nell’allegato 1 dei seguenti dipartimenti e delle strutture dirigenziali ad essi assegnate:

  1. Segreteria generale della Provincia;
  2. Direzione generale della Provincia;
  3. Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione;
  4. Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici;
  5. Dipartimento Istruzione e Formazione italiana;
  6. Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia;
  7. Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca;
  8. Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione;
  9. Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa;
  10. Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
  11. Dipartimento Beni culturali, Musei, Patrimonio e Mobilità;
  12. Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni;
  13. Dipartimento Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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