(1) I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), cifre 7 e 7/bis, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, sono concessi dalla Giunta provinciale senza acquisire il parere della consulta provinciale dello sport.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.