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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 5/2014 - Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, di proprietà degli enti pubblici territoriali

Allegato

Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, di proprietà degli enti pubblici territoriali

Art. 1
Affidamento della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione può essere affidata in via diretta nei seguenti casi:

a) quando nel bacino d’utenza dell’impianto ovvero nel comune o nella frazione in cui esso è ubicato è presente un solo soggetto che promuova le discipline sportive praticabili presso l’impianto;

b) quando le società, le associazioni e le cooperative sportive operanti sul territorio di riferimento dell’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo e promuovono le discipline sportive praticabili presso l’impianto;

c) quando la gestione viene affidata all’azienda speciale o alla società inhouse dell’ente proprietario dell’impianto.

2. Gli enti pubblici territoriali proprietari di impianti sportivi privi di rilevanza economica possono affidare la gestione degli stessi a soggetti in possesso di idonei requisiti, individuati con procedure di pubblica selezione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e pubblicità;

b) offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell’impianto, quali:

1) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento;

2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;

3) convenienza economica, sulla base dell’ indicazione, da parte dell’ente, del canone minimo che si intende percepire;

4) tariffe o prezzi d’accesso a carico degli utenti o ribasso sulle tariffe o sui prezzi eventualmente predeterminati dall’ente proprietario dell’impianto;

5) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;

6) numero dei tesserati o iscritti del soggetto richiedente, interessati allo svolgimento di attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione;

7) utilizzo potenziale dell’impianto per attività proprie;

8) qualità dell’offerta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto sportivo e della sua migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

9) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

10) qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

11) eventuali migliorie finalizzate all’efficienza e alla funzionalità dell’impianto;

12) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

3. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera b).

4. Le modalità di affidamento in oggetto non si applicano agli impianti sportivi scolastici delle scuole primarie, medie, superiori e professionali, il cui utilizzo extrascolastico è regolato dal decreto del presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche.

Art. 2
Avviso pubblico

1. La procedura di selezione di cui all’articolo 1, comma 2, è avviata mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet dell’ente proprietario dell’impianto. L’avviso deve contenere:

a) l’indicazione dell’impianto da affidare in gestione;

b) l’indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell’impianto;

c) l’elenco delle altre discipline praticabili nell’impianto;

d) l’indicazione di altre attività che si intendono svolgere,

e) l’eventuale obbligo da parte del soggetto affidatario di effettuare lavori di miglioria;

f) l’eventuale obbligo da parte del soggetto affidatario di realizzare investimenti per opere ulteriori, configurabili comunque come interventi accessori alla gestione,

g) lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l’ente proprietario e il gestore.

Art. 3
Convenzione

1. L’ente pubblico territoriale proprietario dell’impianto stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nelle presenti modalità.

3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia dell’impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

4. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

a) durata dell’affidamento in gestione dell’impianto;

b) oneri a carico del gestore quali, di norma, utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;

c) oneri a carico del proprietario quali, di norma, manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;

d) modalità del controllo da parte dell’ente proprietario;

e) modalità di recesso dalla convenzione, sia da parte del proprietario sia da parte dell’affidatario; modalità di rescissione consensuale;

f) penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell’impianto;

g) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi ed altre polizze da indicare espressamente;

h) disciplina per l’uso dell’impianto da parte di soggetti terzi secondo le condizioni stabilite nell’articolo 4, comma 2.

5. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del soggetto affidatario, che si possano comunque configurare come interventi accessori alla gestione;

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’ente proprietario in conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.

Art. 4
Piano di utilizzo e piano di conduzione tecnica

1. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

2. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo, previa approvazione dell’ente proprietario dell’impianto. Va garantito l’uso dell’impianto da parte di soggetti terzi, nel rispetto della specificità dell’impianto e compatibilmente con l’attività del soggetto affidatario. Hanno precedenza le associazioni, società e cooperative sportive nonché le scuole o federazioni sportive, fermo restando che il gestore può applicare tariffe non superiori a quelle stabilite dal proprietario per gli impianti sportivi sul proprio territorio di competenza.

3. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.

 

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