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In vigore al: 04/11/2014

b) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 109 (Annullamento dell'assegnazione dell'abitazione)

(1) L'assegnazione dell'abitazione viene annullata con decreto del Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, nei seguenti casi:

  1. qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza all'assegnatario di uno dei requisiti prescritti dall'articolo 97 o di una delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria; 170)
  2. qualora, dopo la consegna dell'alloggio, si accerti che l'assegnazione dell'abitazione era stata conseguita in contrasto con le disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione.

(2) A tale scopo l'assegnatario viene avvisato con lettera raccomandata delle circostanze che possono giustificare il provvedimento, e gli viene assegnato un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti.

(3) L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

(4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento, l'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento di annullamento all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.

170)
La lettera a) dell'art. 109, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 32, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1
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