(1) Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere presentate o rinnovate nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno all'IPES o al comune territorialmente competente.
(2) Le domande presentate al comune devono essere inoltrate all'IPES entro il 20 novembre.
(3) Per motivate ragioni la Giunta provinciale può stabilire altri termini rispetto a quelli di cui al comma 1.157)