(1) L'IPES procede all'istruttoria delle domande di assegnazione. A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni ovvero 60 giorni per i lavoratori emigrati all'estero. Allo stesso fine può inoltre avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato degli enti locali e di personale dell'Istituto stesso all'uopo incaricato.
(2) I controlli e le ispezioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo vengono eseguiti dal personale dell'IPES all'uopo incaricato. Colui che neghi a tale personale l'accesso al proprio alloggio viene escluso dalla graduatoria o gli viene revocata l'assegnazione dell'abitazione, previa diffida scritta da parte della Ripartizione alloggi e inquilinato dell'IPES.