In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/11/2014

b) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 104 (Cambio di alloggi)

(1) Chi ha ricevuto in assegnazione un'abitazione in locazione può chiedere l'assegnazione di un'altra abitazione più adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Chi ottiene un'abitazione in locazione, in cambio deve restituire l'abitazione fino a quel momento occupata libera da persone e cose entro il termine fissato per l'occupazione della nuova abitazione. L'assegnazione di un'abitazione in cambio avviene con decreto del Presidente dell'IPES.

(2) L'IPES forma un elenco di locatari che occupano alloggi in cui il numero dei vani, esclusi i vani accessori, è superiore al numero dei componenti della famiglia, sempre che la superficie utile abitabile sia maggiore di 50 metri quadrati per una persona e di ulteriori 15 metri quadrati per ciascun'altra persona.

(2/bis)  Ai locatari oltre i 65 anni di età, che risultano nell’elenco di cui al comma 2, il presidente dell’IPES assegna un alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a carico dell’IPES. Se l’appartamento assegnato non viene accettato, si applica il canone ai sensi dell’articolo 113. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.166) 

(3) Qualora l'occupazione di un'abitazione con un numero di vani, esclusi quelli accessori, superiore al numero dei componenti la famiglia perduri per più di un anno, il Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, può revocare l'assegnazione dell'alloggio e assegnare al locatario contestualmente un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia. I costi del trasferimento vanno in tal caso a carico dell'IPES e vengono coperti col ricavato dei canoni di locazione.

(4) Per facilitare nell'interesse delle persone anziane il cambio di alloggi, l'IPES può riservare una parte delle abitazioni di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1.167) 

166)
L'art. 104, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 27, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 30, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
167)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionb) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 13
ActionActionNorme generali
ActionActionCommissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata    
ActionActionIstituto per l'edilizia sociale
ActionActionInterventi di emergenza in caso di calamità naturali
ActionActionProvvedimenti per casi sociali d'emergenza
ActionActionContributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario
ActionActionAgevolazioni per il recupero convenzionato
ActionActionAcquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
ActionActionContributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
ActionActionSussidio casa
ActionActionContributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap
ActionActionContributi alle cooperative di garanzia
ActionActionAssegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale
ActionActionArt. 94 (Abitazioni soggette all'assegnazione)
ActionActionArt. 95 (Controlli)
ActionActionArt. 96 (Commissione per l'assegnazione)
ActionActionArt. 97 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione)    
ActionActionArt. 98 (Criteri di preferenza)
ActionActionArt. 99 (Presentazione delle domande)
ActionActionArt. 100 (Formazione della graduatoria)
ActionActionArt. 101 (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni)  
ActionActionArt. 102 (Priorità nell'assegnazione di alloggi)
ActionActionArt. 103 (Ammissione alle case-albergo)    
ActionActionArt. 103/bis (Case albergo per lavoratori convenzionate)
ActionActionArt. 103/ter (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale)
ActionActionArt. 104 (Cambio di alloggi)
ActionActionArt. 105 (Elenco dei locatari)
ActionActionArt. 106 (Successione nella domanda)
ActionActionArt. 107 (Successione nell'assegnazione dell'alloggio) 
ActionActionArt. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
ActionActionArt. 109 (Annullamento dell'assegnazione dell'abitazione)
ActionActionArt. 110 (Revoca dell'assegnazione dell'alloggio)    
ActionActionArt. 111 (Rilascio di alloggi occupati illegittimamente)
ActionActionArt. 112 (Disciplina del canone)      
ActionActionArt. 113 (Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione)
ActionActionArt. 114 (Rimborso delle spese per servizi)
ActionActionArt. 115 (Contratto di locazione con canone provinciale)
ActionActionArt. 115/bis 
ActionActionArt. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione)
ActionActionArt. 117 (Assegnazione di abitazioni di proprietà dei comuni)  
ActionActionArt. 118 (Assegnazione delle abitazioni degli enti pubblici previdenziali)
ActionActionAssegnazione di abitazioni a senza tetto
ActionActionCessione in proprietà di abitazioni dell'IPES
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico