(1) L'approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni dell'IPES e di quelle abitazioni affidate in amministrazione all'IPES spetta ad una commissione istituita presso l'IPES composta dai seguenti membri:
(2) Esercita le funzioni di vicepresidente della Commissione per l'assegnazione il membro indicato al comma 1, lettera b).
(3) La Commissione per l'assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'IPES.
(4) I membri della Commissione per l'assegnazione sono esclusi dall'assegnazione di abitazioni.
(5) Nei comuni con maggioranza linguistica ladina deve essere garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.