In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/11/2014

b) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 110 (Revoca dell'assegnazione dell'alloggio)     delibera sentenza

(1) Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto, sentita la Commissione per l'assegnazione, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

  1. abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
  2. abbia accolto nell'abitazione senza autorizzazione altre persone rispetto a quelle contenute nella domanda di assegnazione dell'alloggio;
  3. non abiti in modo stabile ed effettivo nell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva l'autorizzazione dell'IPES giustificata da gravi motivi;
  4. abbia usato l'alloggio per scopi illeciti ed immorali;
  5. abbia commesso abusi nel godimento dell'alloggio;
  6. fruisca di un reddito familiare complessivo per almeno tre anni consecutivi superiore a quello della terza fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c) tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare, anche del reddito del convivente "more uxorio";171)
  7. sia proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia, o abbia ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione o un tale diritto. Lo stesso vale se proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d'uso o abitazione è il coniuge non separato o la persona convivente con il locatario "more uxorio";
  8. violi in modo reiterato il regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte.172)
  9. abbia consentito a terzi di eleggere la residenza anagrafica nell’alloggio IPES senza autorizzazione;173)
  10. abbia provocato rilevanti danni all’alloggio ovvero all’edificio che eccedono la normale usura;173)
  11. nonostante la diffida ripetuta per tre volte, non abbia consentito l’accesso all’alloggio ai tecnici IPES per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell’immobile e l’incolumità sia delle persone che vi risiedono che di terzi.173)

(2) Qualora le abitazioni su cui il locatario dell'IPES possiede i diritti di cui al comma 1, lettera g), si trovino fuori provincia, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio viene disposta solamente qualora il valore convenzionale delle abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali. Il locatario può evitare la revoca dell'assegnazione dell'abitazione se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione.

(3) Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo di cui al comma 1, lettera f), il reddito dei figli minori conviventi con l'assegnatario non è considerato.

(4) La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

(5) Il Presidente dell'IPES può concedere un termine non superiore a tre mesi per il rilascio dell'abitazione.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401 - Revoca dell’ assegnazione di un alloggio – serve l’indicazione di fatti specifici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006 - Assegnazione alloggio agevolato - revoca - questione attinente a rapporto di locazione - giurisdizione giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di alloggio IPES per spaccio di stupefacenti
171)
La lettera f) è stata modificata dall'art. 35 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
172)
La lettera h) è stata aggiunta dall'art. 31 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
173)
Le lettere i), j) e k) dell'art. 110, comma 1, sono state aggiunte dall'art. 1, comma 33, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionb) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 13
ActionActionNorme generali
ActionActionCommissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata    
ActionActionIstituto per l'edilizia sociale
ActionActionInterventi di emergenza in caso di calamità naturali
ActionActionProvvedimenti per casi sociali d'emergenza
ActionActionContributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario
ActionActionAgevolazioni per il recupero convenzionato
ActionActionAcquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
ActionActionContributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
ActionActionSussidio casa
ActionActionContributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap
ActionActionContributi alle cooperative di garanzia
ActionActionAssegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale
ActionActionArt. 94 (Abitazioni soggette all'assegnazione)
ActionActionArt. 95 (Controlli)
ActionActionArt. 96 (Commissione per l'assegnazione)
ActionActionArt. 97 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione)    
ActionActionArt. 98 (Criteri di preferenza)
ActionActionArt. 99 (Presentazione delle domande)
ActionActionArt. 100 (Formazione della graduatoria)
ActionActionArt. 101 (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni)  
ActionActionArt. 102 (Priorità nell'assegnazione di alloggi)
ActionActionArt. 103 (Ammissione alle case-albergo)    
ActionActionArt. 103/bis (Case albergo per lavoratori convenzionate)
ActionActionArt. 103/ter (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale)
ActionActionArt. 104 (Cambio di alloggi)
ActionActionArt. 105 (Elenco dei locatari)
ActionActionArt. 106 (Successione nella domanda)
ActionActionArt. 107 (Successione nell'assegnazione dell'alloggio) 
ActionActionArt. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
ActionActionArt. 109 (Annullamento dell'assegnazione dell'abitazione)
ActionActionArt. 110 (Revoca dell'assegnazione dell'alloggio)    
ActionActionArt. 111 (Rilascio di alloggi occupati illegittimamente)
ActionActionArt. 112 (Disciplina del canone)      
ActionActionArt. 113 (Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione)
ActionActionArt. 114 (Rimborso delle spese per servizi)
ActionActionArt. 115 (Contratto di locazione con canone provinciale)
ActionActionArt. 115/bis 
ActionActionArt. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione)
ActionActionArt. 117 (Assegnazione di abitazioni di proprietà dei comuni)  
ActionActionArt. 118 (Assegnazione delle abitazioni degli enti pubblici previdenziali)
ActionActionAssegnazione di abitazioni a senza tetto
ActionActionCessione in proprietà di abitazioni dell'IPES
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico