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In vigore al: 04/11/2014

b) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 107 (Successione nell'assegnazione dell'alloggio)  delibera sentenza

(1) In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.

(2) In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:

  1. i figli;
  2. i figli dei figli;
  3. i genitori;
  4. i fratelli e le sorelle.

(3) Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.

(4) In mancanza di successori conviventi o di genitori è parificata al coniuge superstite la persona convivente "more uxorio" con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché compaia nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

(4/bis)  La domanda di assegnazione dell’abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell’abitazione, l’abitazione si intende occupata illegittimamente.168)

(5) L'assegnazione dell'abitazione alle persone di cui al comma 2 viene disposta dal Presidente dell'IPES, sentita la commissione per l'assegnazione.

(6) Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

(7) In caso di trasferimento del locatario fuori provincia, le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono comprese nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento del trasferimento del locatario devono avere convissuto con esso da almeno dieci anni in comunione familiare e devono comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.169) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
168)
L'art. 107, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 31, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
169)
L'art. 107 è stato sostituito dall'art. 34 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
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