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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)

(1) I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.

(2) I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell’eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all’articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all’ultimo detentore responsabile del cane. 4)

(2/bis) Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all’articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all’interno della struttura stessa. L’ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell’animale o alla sua morte. 5)

(3) I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.

(3/bis) Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrice responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il comune. L'affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.6)

(4) Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.

(5) Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:

  1. siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero
  2. il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.

(6) La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

(7) Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

(8) L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

(9) Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

(10) Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

4)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
5)
L'art. 4, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
L'art. 4, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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