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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 9 (Trasporto di animali)

(1) Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni. In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente approvvigionamento di acqua nonché la disponibilità di sufficiente spazio. Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi dovuti al trasporto senza subire danni. Gli animali ammalati, feriti o debilitati vengono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole. Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di strame o con altro sostrato adatto e vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso di carico, scarico o trasbordo degli animali è consentito a condizione che ciò non arrechi danni a questi ultimi.

(2) È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'auto.

(3) Per il trasporto di animali all'interno del territorio provinciale non in relazione ad attività economiche o effettuato esclusivamente per i propri animali con i propri mezzi di trasporto ad una distanza inferiore ai 65 chilometri dal punto di partenza, calcolata come media annuale dei trasporti effettuati, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.11)

11)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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