(1) Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è vietata l'effettuazione di fiere, mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi, con l'unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal sindaco, previo parere positivo espresso dal Servizio veterinario territorialmente competente in seguito alla verifica delle strutture a disposizione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, ed in particolare dell'articolo 22.
(1/bis) Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5/bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche.15)
(2) Prima di esprimere il parere di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può sentire l'ente al quale è affidato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il coordinamento delle guardie zoofile.
(3) Per la sorveglianza delle manifestazioni di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può avvalersi anche della collaborazione delle guardie zoofile.