(1) Sono vietati tutti i tipi di giochi, spettacoli, gare, rappresentazioni ed addestramenti durante i quali vengono seviziati gli animali. In questo divieto rientrano anche le corse con uso di pungolo accuminato, l'uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l'uso di corrente elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su uccelli acquatici e l'uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili.