(1) Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione contributi fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:
- il miglioramento e la gestione del servizio di guardia zoofila di cui all'articolo 15;
- la gestione degli asili per gli animali, dei ricoveri per animali e dei canili;
- la sterilizzazione dei gatti viventi in libertà, qualora la sua esecuzione sia stata disposta dall'azienda speciale.
(2) Per la formazione e l’aggiornamento e per la stipula di assicurazioni delle guardie zoofile nonché per il rimborso degli interventi ordinati, la misura del contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Ugualmente per la sterilizzazione o castrazione di cani e gatti tenuti in asili per animali o canili, nonché per la loro vaccinazione, il contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.8)
(3) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 1 e alla loro federazione contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali nonché di canili.
(4) La destinazione delle opere di cui al comma 3 deve essere mantenuta per almeno 20 anni. Nel caso di violazione di questi obblighi, il beneficiario dei contributi è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi dell'ammontare pari al tasso ufficiale di sconto.
(5) Per cause di forza maggiore la Giunta provinciale può tuttavia autorizzare un cambio di destinazione dell'opera oggetto di contributo ai sensi del comma 3, purché preventivamente richiesto.
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, ed infine così modificato dall'art. 14, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.