(1) La legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, e successive modifiche, è abrogata.
(2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, contenute nella normativa comunitaria e nazionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.