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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 11 (Custodia degli animali)

(1) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L’allegato vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all’emanazione del regolamento di esecuzione. 12)

(2) Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all'asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall'asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell'articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un anno dal momento della confisca. In caso di reiterazione della violazione, il divieto di detenzione di animali non ha limiti temporali.13)

(2/bis) Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2. 14)

(3) Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

12)
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
13)
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
14)
L'art. 11, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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