(1) Le formazioni forestali create dall'uomo o da questo influenzate in modo determinante, con le loro particolari caratteristiche derivanti da precise forme di utilizzazione nonché le formazioni forestali rare, come i lariceti falciati, i castagneti da frutto, i boschi di pino mugo o i boschi ripariali, devono essere mantenuti con oculato trattamento come importanti elementi di un paesaggio ricco e vario anche contro le loro tendenze evolutive naturali.
(2) Per i prati alberati con larici si deve provvedere in particolare ad un'adeguata rinnovazione naturale od artificiale del larice.
(3) Nei castagneti da frutto si deve provvedere in particolare al mantenimento dell'utilizzazione tradizionale. Sono ammesse tutte le misure ad essa connesse, come la rinnovazione artificiale, l'innesto ed il risanamento e le cure colturali dei castagni nonché la ripulitura del suolo. L'autorità forestale può emanare apposite prescrizioni in casi particolari.
(4) L'utilizzazione dei mugheti deve avvenire per superfici possibilmente piccole, provvedendo al prelievo di tutta la parte epigea.
(5) Nei boschi ripariali le specie arboree tipiche devono essere favorite tramite pronta rinnovazione delle ceppaie; parimenti si deve impedire la loro evoluzione naturale verso altre formazioni forestali.