Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v
(1) Nella forma di governo a fustaia il bosco si rinnova in modo tale che gli alberi della nuova generazione provengano da seme. Il momento della rinnovazione viene fissato a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni e in considerazione della maturità al taglio delle piante.
(2) Il taglio delle piante deve avvenire possibilmente nel periodo di riposo vegetativo.