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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v

Art. 19 (Norme selvicolturali per utilizzazioni secondarie)

(1) Fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni e fatte salve le norme relative ad altre utilizzazioni secondarie, come la raccolta di funghi, bacche e fiori, l'utilizzazione di resina, strame, corteccia, semi e frasca nonché di altre parti di alberi, come cime per addobbi, e di altre piante, come ginepro e rododendro, può avvenire solo previa autorizzazione da parte del direttore dell'ispettorato forestale.

(2) Nell'autorizzazione sono indicati il periodo, la località, la tipologia delle piante nonché le modalità di utilizzazione.

(3) La resinazione delle piante di pino silvestre e di pino nero è consentita solo col sistema del raschietto con incisioni a spina di pesce discendenti, intaccanti il legno per non più di 5 millimetri, praticate nella parte inferiore del fusto. Tali incisioni possono estendersi solo fino alla metà della circonferenza, se le piante non hanno un diametro superiore a 30 centimetri misurato a 130 centimetri da terra sopra la corteccia, e per diametri superiori, fino a due terzi della circonferenza.

(4) La resinazione delle piante di larice è permessa mediante perforazione al piede con un unico foro, che deve essere praticato in modo che resti nella ceppaia dopo l'abbattimento della pianta.

(5) Gli alberi su cui avrà luogo la resinazione devono essere segnati in modo indelebile dall'autorità forestale; si deve tener conto in particolare della loro maturità e funzione protettiva.

(6) La raccolta dello strame è subordinata all'autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

(7) Lo scortecciamento di piante in piedi può avvenire solo su piante preventivamente assegnate dall'autorità forestale.

(8) Fatte salve le norme in materia di acquisizione di semi e di materiale di propagazione, è ammessa la raccolta di semi di piante forestali finché l'autorità forestale non prescriva limitazioni; in particolare sono da evitare danni agli alberi ed al bosco ed è necessario tenere in considerazione la funzione protettiva del bosco nonché il mantenimento del potenziale genetico.

(9) La sramatura di alberi in piedi si può effettuare solo nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo, con esclusione dei periodi più freddi, ed in modo tale da non danneggiare la corteccia degli alberi interessati. La sramatura deve avvenire il più possibile rasente il fusto e può essere praticata fino ad un'altezza di due terzi del fusto, se si tratta di latifoglie, e fino ad un'altezza corrispondente alla metà del fusto, qualora si tratti di conifere.

(10) La ceduazione a capitozza e a sgamollo avviene di regola nei periodi di utilizzazione previsti per i boschi cedui. Sulle piante potate a capitozza e sgamollo si possono asportare solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone di tirasucchio. Nei mesi di giugno e luglio è consentito l'usuale taglio della frasca da foraggio. Gli alberi manifestamente deperienti devono essere sostituiti. La scelta di nuovi alberi da destinare alla ceduazione a capitozza o sgamollo può avvenire solo previa autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

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