Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v
(1) Enti, ed in casi eccezionali anche soggetti privati, possono presentare una denuncia scritta per la misurazione del legname. Il direttore dell'ispettorato forestale comunica la decisione in merito e fissa le relative condizioni.
(2) La misurazione del legname avviene da parte dell'autorità forestale; gli interessati devono provvedere affinchè la misurazione possa avvenire in modo celere e sicuro.
(3) La misurazione del legname è gratuita unicamente per gli enti. Entro 30 giorni dalla conclusione della misurazione i soggetti privati versano sul fondo forestale provinciale il due percento del prezzo di macchiatico stabilito dall'autorità forestale.