In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v

Art. 15 (Norme selvicolturali per i boschi cedui)

(1) Nella forma di governo a ceduo la rinnovazione del bosco ha luogo a turni brevi prevalentemente attraverso polloni.

(2) Nel ceduo vengono lasciate come riserve alcune piante nate da seme o polloni vitali e ben formati, come piante singole o in intere ceppaie, in numero sufficiente ed in adeguata distribuzione spaziale prevalentemente per garantire la rinnovazione della ceppaia e una produzione adeguata di seme. Ad ogni taglio le riserve vengono utilizzate in numero adeguato e sostituite da altre nuove.

(3) Nei boschi cedui di castagno, ostria, ontano, frassino, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine; in questi casi le ceppaie morte ed esauste devono essere sostituite mediante semina o piantagione.

(4) Nella ceduazione delle ceppaie di faggio si provvede al taglio sul nuovo; parimenti si devono sempre conservare tutti i tirasucchi ovvero i polloni aventi alla base fino a due centimetri di diametro; sulle ceppaie sguarnite di tale pollonatura è obbligatoria la riserva di almeno uno degli altri polloni.

(5) La ceduazione può avvenire solo nel periodo di riposo vegetativo. Fino ad un'altitudine pari a 600 metri la ceduazione potrà avere luogo dal 1° ottobre al 31 marzo, tra i 600 ed i 1.000 metri dal 15 settembre al 15 aprile e sopra i 1.000 metri dal 15 settembre al 30 aprile.

(6) Il turno viene fissato a seconda della specie principale del ceduo e comporta di regola per il faggio almeno 30 anni, per le querce, i frassini, le betulle, i tigli e gli aceri almeno 25 anni, per il castagno e l'ostria almeno 20 anni, per la robinia e l'ontano almeno 15 anni e per il nocciolo, i pioppi e i salici nonché il maggiociondolo almeno 12 anni.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29
ActionActionVINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE
ActionActionNORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI
ActionActionTrasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione e movimenti di terreno
ActionActionGestione ed utilizzazione del bosco e dei pascoli
ActionAction Art. 8 (Principi generali per la gestione del bosco)
ActionAction Art. 9 (Funzione di habitat)
ActionAction Art. 10 (Funzione protettiva)
ActionAction Art. 11 (Funzione produttiva)
ActionAction Art. 12 (Funzione culturale)
ActionAction Art. 13 (Principi selvicolturali generali)
ActionAction Art. 14 (Norme selvicolturali per i boschi di alto fusto)
ActionAction Art. 15 (Norme selvicolturali per i boschi cedui)
ActionAction Art. 16 (Norme selvicolturali per i cedui composti)
ActionAction Art. 17 (Norme selvicolturali per tutte le forme di governo)
ActionAction Art. 18 (Norme selvicolturali per particolari formazioni forestali)
ActionAction Art. 19 (Norme selvicolturali per utilizzazioni secondarie)
ActionAction Art. 20 (Principi generali per la gestione dei pascoli)
ActionAction Art. 21 (Sessione forestale)
ActionAction Art. 22 (Misurazione del legname)
ActionAction Art. 23 (Carta reale silvo-pastorale)
ActionActionLAVORI IN ECONOMIA
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico