(1) Nella forma di governo a ceduo la rinnovazione del bosco ha luogo a turni brevi prevalentemente attraverso polloni.
(2) Nel ceduo vengono lasciate come riserve alcune piante nate da seme o polloni vitali e ben formati, come piante singole o in intere ceppaie, in numero sufficiente ed in adeguata distribuzione spaziale prevalentemente per garantire la rinnovazione della ceppaia e una produzione adeguata di seme. Ad ogni taglio le riserve vengono utilizzate in numero adeguato e sostituite da altre nuove.
(3) Nei boschi cedui di castagno, ostria, ontano, frassino, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine; in questi casi le ceppaie morte ed esauste devono essere sostituite mediante semina o piantagione.
(4) Nella ceduazione delle ceppaie di faggio si provvede al taglio sul nuovo; parimenti si devono sempre conservare tutti i tirasucchi ovvero i polloni aventi alla base fino a due centimetri di diametro; sulle ceppaie sguarnite di tale pollonatura è obbligatoria la riserva di almeno uno degli altri polloni.
(5) La ceduazione può avvenire solo nel periodo di riposo vegetativo. Fino ad un'altitudine pari a 600 metri la ceduazione potrà avere luogo dal 1° ottobre al 31 marzo, tra i 600 ed i 1.000 metri dal 15 settembre al 15 aprile e sopra i 1.000 metri dal 15 settembre al 30 aprile.
(6) Il turno viene fissato a seconda della specie principale del ceduo e comporta di regola per il faggio almeno 30 anni, per le querce, i frassini, le betulle, i tigli e gli aceri almeno 25 anni, per il castagno e l'ostria almeno 20 anni, per la robinia e l'ontano almeno 15 anni e per il nocciolo, i pioppi e i salici nonché il maggiociondolo almeno 12 anni.