Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v
(1) La forma di governo viene di regola mantenuta.
(2) L'assegno avviene in considerazione dei relativi fattori ecologici in modo tale che i boschi si possano rinnovare per via naturale e che la rinnovazione venga favorita nella sua sana evoluzione.
(3) All'atto dell'assegno si tiene conto soprattutto dei margini del bosco e della stabilità del bosco rimanente, in particolare per quanto riguarda i pericoli derivanti dall'irragiamento solare, dal vento e dalla neve.
(4) All'atto del taglio del legname possono essere rimosse solamente le parti epigee degli alberi e degli arbusti. Sulle superfici destinate a coltura agraria l'autorizzazione al taglio di alberi ed arbusti comprende anche l'autorizzazione all'estirpazione delle ceppaie e dell'apparato radicale.
(5) Il taglio e l'esbosco del legname devono avvenire a regola d'arte senza recare danni al suolo forestale ed al bosco e senza pregiudicare il deflusso delle acque superficiali nonché l'uso e l'efficienza delle infrastrutture.
(6) L'autorità forestale può prescrivere il rimboschimento di aree, nelle quali il bosco è stato distrutto o nelle quali la rinnovazione naturale necessiterebbe di tempi eccessivamente lunghi.