(1) La sessione forestale è pubblica e viene tenuta una volta all'anno di norma in ogni comune.
(2) L'ispettorato forestale trasmette al comune l'avviso relativo all'indizione della sessione forestale con almeno un mese di anticipo, al fine della pubblicazione per i successivi dieci giorni all'albo pretorio.
(3) In occasione della sessione forestale il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle denunce scritte relative ai tagli ordinari, all'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, nei boschi nonché su terreni degradati ed altre utilizzazioni.
(4) Entro 30 giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide sulle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'autorizzazione ai tagli, all'esercizio del pascolo e alle altre utilizzazioni.
(5) Qualora vengano denunciati o richiesti tagli straordinari, il direttore dell'ispettorato forestale trasmette la denuncia o richiesta al Direttore della Ripartizione foreste corredata da un proprio parere. Il direttore di ripartizione adotta e comunica la decisione entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia o domanda all'ispettorato forestale.
(6) Le decisioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vengono trasmesse entro i successivi cinque giorni dall'ispettorato forestale al comune, che provvede alla pubblicazione all'albo pretorio per i successivi dieci giorni.
(7) Trascorso il termine di cui al comma 6, le decisioni sono esecutive.
(8) Entro dieci giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'anticipo o la proroga dei periodi di pascolo su terreni pascolivi e notifica la sua decisione al richiedente.