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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Art. 41 (Visite occasionali)

(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I medici, tuttavia, possono prestare la propria opera in favore di cittadini che necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:

  • -  visita ambulatoriale: lire 40.000
  • -  visita domiciliare: lire 60.000

Eventuali visite richieste al di fuori della normale fascia oraria di attività convenzionata, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla sua azienda.

(4) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica residenti in Provincia di Bolzano e non in carico al medico di medicina generale, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di lire 100.000 se richieste nelle rimanenti fasce orarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla sua azienda.

(5) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme, il cittadino straniero che esibisce il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, può usufruire gratuitamente delle prestazioni previste dal S.S.P. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. Ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C, al medico sono riconosciuti i seguenti compensi:

  • -  per visite mediche richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata lire 40.000 se ambulatoriali, lire 60.000 se domiciliari;
  • -  per visite richieste durante le altre fasce orarie, lire 100.000.

Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(6) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

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