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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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(1) Per residenze protette si intendono l'infermeria di Sarentino nonché i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 delle legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con le Aziende una convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6, del 10 gennaio 1994.

  • 1)  Assistenza medica nell' infermeria di Sarentino
    Al medico che garantisce l'assistenza nell'infermeria di Sarentino, convenzionata con l'Azienda Centro-Sud, spetta la quota giornaliera di lire 70.000.
    Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale del distretto, la quota giornaliera va ripartita tra gli stessi secondo gli accordi presi tra di loro e comunicati all'Azienda.
    Il medico o i medici, oltre alle urgenze, devono garantire una presenza giornaliera, documentata dall'infermeria.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    La quota di cui sopra spetta al medico che esplica il servizio di continuità assistenziale in forma di disponibilità, garantendo almeno un accesso giornaliero.
  • 2)  Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi del Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.
    Per l'assistenza medica agli iscritti non autosufficienti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10. gennaio 1994, ai medici di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico, viene riconosciuto il compenso di lire 65.000 mensili per ogni paziente.
    Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale la rispettiva quota mensile va ripartita tra gli stessi secondo accordi presi tra di loro e comunicati all'azienda. Gli accessi di assistenza avvengono in base alle necessità ed includono anche i colloqui con il personale specializzato ed i dirigenti delle strutture.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    Quando i medici di medicina generale saranno disponibili ad assistere secondo le modalità di cui sopra i pazienti delle sopracitate strutture - anche in ambito cittadino - le modalità di cui sopra saranno estese a tutto l'ambito provinciale.
1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

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