(1) Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico.
(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) dell'articolo 44 del precedente accordo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Dal 1° gennaio 2000 l'onere posto a carico del servizio pubblico è pari allo 0,50 % del 50% (zero virgola cinquanta per cento del cinquanta per cento)dell'onorario professionale di cui all'articolo 44, comma 4, punto 1) del presente accordo.
(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.