(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.
(2) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sé e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 19, relativo all'ambito territoriale di residenza, acconsentendo con la scelta del sanitario e previa informazione, al trattamento dei dati personali ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca da parte del medico di medicina generale, del personale dello studio e di eventuali sostituti, così come previsto dalla legge 675/96. Contestualmente tale consenso non dovrà più essere richiesto dal medico al paziente.
(3) L'avente diritto può scegliere un medico di medicina generale di un altro ambito territoriale dello stesso distretto, confinante con il proprio ambito territoriale, se il medico da il suo consenso scritto.
Quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi o obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza, l'assistibile può scegliere un medico di medicina generale di un altro distretto della stessa Azienda, quando il medico dà il suo consenso scritto e previo parere del Comitato di cui all'articolo 11.
(4) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
(5) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
(6) Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.