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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Art. 19 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Al fine del conferimento degli incarichi per i distretti o ambiti territoriali carenti l'Azienda provvede, invitando per iscritto con R.R. tutti gli inseriti nelle graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18, a partecipare al conferimento delle località carenti. Alla lettera di invito, contenente il giorno, l'ora, ed il luogo dove avverrà il conferimento degli incarichi, vanno allegate le graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18. All'ora stabilita il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato provvede al conferimento degli incarichi secondo graduatoria. Gli invitati possono anche essere rappresentati da terzi muniti di delega scritta.

(2) Il medico che ha accettato l'incarico, entro i successivi 90 giorni, a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatali uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' articolo 20 e darne comunicazione alla Azienda;
  • -  trasferire l' abitazione nell'ambito territoriale, se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dall'Azienda, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11.
  • -  iscriversi all' Albo Professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni, possono consentire, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi. Eventuali deroghe a questo termine, in casi eccezionali, possono essere autorizzate dal Direttore Generale dell'Azienda.

(4) Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'articolo 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio

(6) Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

(7) Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

(8) Nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi e/o obiettivi motivi l'abitazione in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 12, e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(9) Al medico è fatto divieto di esercitare l'attività convenzionata ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dal distretto o ambito territoriale, escluso il caso di cui all'articolo 17, comma 8.

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