(1) L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
La copertura assistenziale del medico di assistenza primaria nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.
Per richieste telefoniche il paziente deve contattare il proprio medico nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fascie orarie, al recapito telefonico, dotato di servizio di segreteria telefonica, comunicato alla Azienda U.S.L. dal sanitario e/o cellulare.
Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il medico, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di medico di medicina generale, dovrà ricontattare il paziente nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare il paziente entro le ore 21.00.
Nelle rimanenti fasce orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.
(2) La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
(3) A cura della Azienda tale regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.
(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.
(7) Al fine di eventuali sostituzioni, nel prefestivo infrasettimanale vale quanto previsto all'articolo 21, comma 8.