(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato ai sensi del D.P.R. 1 marzo 1961 n. 121, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.
(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i medici di medicina generale che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 19, comma 4, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali.
Le parti concordano inoltre l'introduzione nel corso di formazione in medicina generale di un corso di P.C.
(3) Al fine di tutelare i diritti dei portatori di handicap, i medici che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i medici che cambiano la sede dello studio professionale, devono di regola avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile.
In ogni caso, tutti i medici di medicina generale che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso medico di medicina generale.
(4) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in uno appartamento di civile abitazione.
(5) Se lo studio, di cui al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
(6) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
Numero iscritti: ore
fino a 750 7,5
da 751 fino a 1.000 10
da 1.001 fino a 1.500 12,5
da 1.501 fino a 2.000 15
oltre 2001 17,5
Nei giorni di attività, l'orario di apertura - nel rispetto dell'orario settimanale minimo - dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore Generale dell'Azienda a seguito di richiesta del medico di medicina generale.
(7) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato alla Azienda e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico e dello stabile; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda.
(8) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.