Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) La nomina di commissioni consiliari interregionali avviene conformemente alle norme previste dai regolamenti interni delle commissioni interregionali stesse.
(2) Il Presidente del consiglio appartiene di diritto alle suddette commissioni.