Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) I segretari questori sovraintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate; fanno l'appello nominale; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare, ove ciò non avvenga elettronicamente; tengono nota delle deliberazioni; accertano il risultato delle votazioni e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio. Il Presidente può affidare loro altri incarichi.