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In vigore al: 11/09/2012

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 20 (Gruppi consiliari)

(1) Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare al Presidente del consiglio, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura sono tenuti a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

(2) I consiglieri che entro tale termine non abbiano dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consiliare, faranno parte di un unico gruppo misto. Un eventuale cambio di gruppo o la costituzione di un nuovo gruppo, vanno comunicati per iscritto al Presidente del consiglio e acquistano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

(3) Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al Presidente del consiglio il nominativo del capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso della legislatura devono essere immediatamente comunicate al Presidente del consiglio secondo le stesse modalità.

(4) Dell'avvenuta nomina del capogruppo sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

(5) Il Presidente del consiglio assicura ai gruppi, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature adeguati e assegna loro i contributi deliberati dal Consiglio a carico del bilancio del Consiglio.

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