Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Presidente del consiglio compone le delegazioni ufficiali del Consiglio di norma in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. Lo stesso criterio si seguirà anche in occasione di incontri ufficiali organizzati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
(2) Le delegazioni ufficiali sono presiedute dal/dalla Presidente del Consiglio ovvero, fatte salve le prerogative del/della Vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2, da uno dei/delle Vicepresidenti. In caso di assenza sia del/della Presidente sia dei/delle due Vicepresidenti, la delegazione è presieduta dal consigliere più anziano di età/dalla consigliera più anziana di età fra i/le componenti la delegazione. 16)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.