Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Su richiesta motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 68, il Presidente del consiglio nomina una commissione di inchiesta, composta di un membro per ogni gruppo consiliare, designato dallo stesso. Nella richiesta di nomina deve essere specificato l'oggetto dell'inchiesta.
(2) In eventuali votazioni i singoli membri della commissione dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo consiliare cui appartengono.
(3) La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'indagine, e al termine dei propri lavori riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritenga opportuno, avanza proposte.