Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Consiglio può procedere alla nomina di commissioni speciali per l'esame di determinati argomenti, disegni e proposte di legge attinenti a materie di particolare interesse provinciale.
(2) L'iniziativa circa le proposte di nomina delle commissioni previste dal presente articolo, spetta ai consiglieri ed alla Giunta.